Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore del regolamento dell’Unione Europea conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation): un ulteriore giro di vite per proteggere la privacy dei cittadini.
A differenza di quanto si crede comunemente, il GDPR non si occupa soltanto di privacy online e digitale, ma prevede norme specifiche anche per gli impianti di allarme e di videosorveglianza, ai quali è bene attenersi se non si vuole incorrere in pesanti sanzioni.
Cosa comporta tutto questo per i privati cittadini e i commercianti che desiderano proteggere i propri beni e vogliono dotarsi di un sistema di allarme sicuro ed efficace?
CSA Security e SINECURA
Per prima cosa vogliamo rassicurare tutti coloro che dispongono di un impianto SINECURA – CSA Security: l’esperienza e la rilevanza che CSA Security ha nel panorama della sicurezza e della vigilanza è una garanzia di per sé.Tutti gli impianti da noi installati sono a norma di legge e la Centrale Operativa CSA Security, alla quale gli impianti di allarme sono collegati per la videosorveglianza, agisce in ottemperanza alle disposizioni previste dal GDPR.
Inoltre, il GDPR fa riferimento alle telecamere, ovvero agli apparecchi per identificare le persone: sensori a infrarossi, di movimento e a contatto non sono soggetti ad alcuna limitazione, mentre per la sorveglianza da remoto è CSA Security a fungere da Responsabile del trattamento e assicurarsi che le immagini e i dati vengano trattati adeguatamente.
Vediamo quindi quali sono gli adempimenti per i privati cittadini e per i commercianti in caso desiderino installare un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso.
Per i privati
La legge è molto chiara in merito: chi decide di proteggere la propria abitazione – che sia una casa indipendente o un appartamento condominiale – attraverso l’installazione di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso (come abbiamo già visto la videosorveglianza da remoto di Sinecura è già regolamentata e a norma) non è soggetto ad alcuna richiesta di autorizzazione e non è obbligato a segnalarne la presenza in alcun modo (come ad esempio il cartello “Area Videosorvegliata”) né a rispettare le direttive in merito ai tempi di conservazione delle immagini registrate.C’è un però: tali regole sono valide solo all’interno dei confini della propria abitazione e le aree di stretta pertinenza quali ingressi, portoni e muri perimetrali facendo ben attenzione a evitare le zone soggette al passaggio pubblico (quindi marciapiedi e strade)
Lo stesso vale per le aree private della struttura condominiale: le vostre telecamere possono inquadrare esclusivamente la porta di casa, la porzione di pianerottolo immediatamente davanti alla porta o il posto auto.
Inoltre, in caso di collaboratori domestici regolarmente assunti – tra cui colf, baby sitter, badanti o altri professionisti – è necessario indicare loro la posizione e la presenza delle telecamere e ricevere un consenso formale al trattamento delle immagini in assenza del quale le telecamere dovranno restare spente.
Per i commercianti
Nel caso di un pubblico esercizio, invece, la normativa è più complessa (ricordiamo che stiamo parlando di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso di cui il proprietario è unico e solo Garante della Privacy; nel caso di SINECURA tale funzione viene svolta dalla Centrale Operativa CSA Security) e prevede il rispetto di due adempimenti: l’inquadratura e l’informativa sulla privacy.Inquadratura
La telecamera può – oltre all’entrata – controllare solo la proprietà, ovvero l’interno del negozio. In nessun caso può rendere identificabili i passanti né inquadrare spazi privati o a uso personale dei dipendenti, quali servizi, toilette e spogliatoi.Inoltre, secondo quanto stabilito dal Jobs Act nel 2015 è permesso l’utilizzo di videosorveglianza solo ed esclusivamente per “esigenze organizzativo-produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e in nessun caso con lo scopo di controllare i comportamenti e il lavoro dei dipendenti.
L’informativa
Il GDPR prevede che tutte le aree videosorvegliate siano segnalate tramite un cartello ben visibile e posto prima di entrare nella zona soggetta alle riprese video, sul quale vengono riportati il nome del titolare del trattamento delle immagini e i suoi dati di contatto e anche il nome del responsabile del trattamento delle immagini, ovvero chi riceve e visiona le riprese.Le immagini, in qualsiasi caso, possono essere conservate per un massimo di 24 ore, estendibili fino a 48 previa autorizzazione del Garante della Privacy.
Inoltre, nel caso di dipendenti, si deve ricevere il consenso e l’autorizzazione di questi ultimi: prima di installare e utilizzare la videosorveglianza, i dipendenti devono essere sempre correttamente informati.
In caso di dubbi, domande o chiarimenti, CSA Security mette a vostra disposizione esperienza, competenza e profonda conoscenza di tutto ciò che riguarda la sicurezza: non esitate a chiamarci, saremo felici di aiutarvi.